Condizioni generali di contratto
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Premesse
A.z.a. International S.r.l., azienda leader nel settore della produzione di attrezzature zootecniche, nello specifico di impianti di trasporto e distribuzione di mangimi e relativi componenti, specifica che le presenti Condizioni generali di Contratto (di seguito denominate “Condizioni Generali”) unitamente alle eventuali condizioni Particolari pattuite tra le Parti e contenute nell’offerta
contrattuale, disciplinano le modalità e i termini di erogazione e fruizione di tutti i servizi e prodotti forniti al Cliente, in qualità di Fornitore.
L’accettazione delle presenti Condizioni Generali, pubblicate e consultabili sul sito internet della società (https://www.azainternational.it/), è requisito necessario ed indispensabile per l’erogazione e fruizione dei servizi e delle prestazioni offerte dal Fornitore.
Con l’accettazione espressa delle presenti Condizioni Generali, il Cliente dichiara di aver preso visione, di aver ben compreso ed accettato tutte le clausole contrattuali ivi presenti e si impegna, sin d’ora, a prendere visione ed accettare tutte le eventuali modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti alle stesse, che verranno in futuro adottate e contestualmente pubblicate dal Fornitore.
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1. L’oggetto del Contratto è costituito dal complesso di servizi e forniture, che il Fornitore si impegna ad erogare, dettagliatamente descritti nell’offerta contrattuale, siano essi costituiti dalla semplice fornitura di uno o più componenti o da un impianto/macchinario completo.
1.2. Nell’oggetto del Contratto rientrano altresì tutte le prestazioni accessorie e preparatorie, necessarie o soltanto utili all’espletamento del servizio o della fornitura (quali ad esempio incontri per riunioni, trasferte per sopralluoghi etc.) i cui costi, ove presenti, saranno interamente trasferiti al Cliente in base alle tariffe ad esso comunicate. Tali prestazioni dovranno essere, tuttavia, autorizzate per iscritto dal Cliente, con la sola eccezione per quelle attività che l’urgenza o la necessità di evitare un danno peggiore siano messe in atto dal Fornitore anche prima di avere tale autorizzazione.
2. CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI DEL FORNITORE
2.1. Il Fornitore si obbliga, nei confronti del Cliente, a fornire i servizi e i prodotti dettagliatamente descritti nell’offerta contrattuale.
2.2. Per la fornitura oggetto del Contratto il Fornitore si impegna a: ∙porre in essere tutte le attività necessarie ad una corretta fornitura del prodotto finale richiesto; ∙fornire le risorse in termini di materiali e personale qualificato laddove la fornitura comprenda, altresì, il trasporto e il montaggio dell’impianto e non solo la mera spedizione.
2.3. In costanza di rapporto il Fornitore avrà la facoltà di offrire al Cliente – e questi avrà la facoltà di accettare – ulteriori servizi, prodotti o soluzioni, non contemplati nell’offerta. Per tali servizi aggiuntivi le Parti concorderanno il corrispettivo che spetterà al Fornitore. Anche siffatte prestazioni, inserendosi nel quadro dei rapporti instaurati con il Contratto, saranno disciplinate, per tutto quanto non specificamente convenuto dalle Parti, dalle clausole delle presenti Condizioni Generali.
2.4. Il Fornitore si impegna a praticare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento conforme alle norme di legge in materia previdenziale ed antinfortunistica, oltre che un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nel C.C.N.L. dei lavoratori di categoria. La gestione dell’attività del personale del Fornitore presso le proprie sedi si intende svolta a suo esclusivo rischio e responsabilità e non implica responsabilità del Cliente, né riconoscimento di applicabilità delle norme di cui alla Legge 23 ottobre 1960, n.1369 o analoga.
3. RISORSE E COOPERAZIONE DEL CLIENTE
3.1. Il Cliente comunicherà tempestivamente e correttamente al Fornitore le circostanze, la documentazione, le informazioni e in genere tutti i dati rilevanti per l’esecuzione del Contratto e la fornitura richiesta.
3.2. In caso di fornitura di un macchinario, comprensiva di trasporto e montaggio dello stesso da parte del Fornitore presso i locali del Cliente, quest’ ultimo provvederà, sopportandone interamente i costi, a mettere a disposizione lo spazio necessario, i collegamenti, l’energia, il condizionamento, le apparecchiature di sicurezza, il materiale di consumo, la modulistica e quant’altro necessario all’implementazione dello stesso.
4. RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE E GARANZIE
4.1. Il Fornitore è responsabile per le difformità e i vizi della sua prestazione; restano esclusi i casi di errori od omissioni imputabili direttamente al Cliente per dolo o colpa. È fatta salva la diligenza del Fornitore nel segnalare tali anomalie al Cliente. Il Fornitore si impegna altresì a prestare l’assistenza e le garanzie previste in virtù della propria prestazione.
4.2. In caso di fornitura di un impianto, la garanzia è di 1 (uno) anno dalla sua installazione. Qualora la prestazione non includa l’installazione, ma la mera fornitura di uno o più componenti, la garanzia è di 1 (uno) anno dalla consegna del/dei componenti.
4.3. Il Fornitore garantisce al Cliente che, per l’erogazione di tutti i servizi esso si varrà di figure professionali in numero sufficiente e adeguate al servizio da prestare.
4.4. Il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti, che hanno accesso ai locali del Cliente, le norme comportamentali e di sicurezza vigenti.
5. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE
5.1. La misura della penale a fronte della responsabilità contrattuale del Fornitore, per ogni prestazione e fornitura oggetto del Contratto e per ogni anno di durata dello stesso, e purché tale responsabilità non derivi da inadempimenti dolosi o gravemente colposi, non potrà eccedere il 20% del compenso dei servizi e delle forniture rese.
5.2. Saranno ritenute cause di esonero da responsabilità del Fornitore: ∙le conseguenze derivanti da embargo, atti di guerra, provvedimenti ed atti delle Pubbliche Autorità, con esclusione dei provvedimenti adottati dalla Magistratura per inadempimenti a norme vincolanti; ∙l’interruzione dell’energia elettrica; ∙gli scioperi delle terze Parti coinvolte nell’erogazione del servizio relativo al Contratto, ivi compreso il personale del Cliente e quello del Fornitore. In tutti questi casi, le Parti faranno quanto ragionevolmente in loro potere per garantire il più sollecito e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, non appena rimosse le cause di sospensione.
6. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL CLIENTE
6.1. Il Cliente si impegna a mettere a disposizione del Fornitore il personale necessario all’analisi dell’ambiente in cui dovrà essere installato l’impianto commissionato, ove l’installazione sia espressamente richiesta e accettata nell’offerta contrattuale. Lo stesso, ove necessario, in caso di specifica richiesta di fornitura di specifici componenti. Metterà inoltre a disposizione il personale necessario ad interfacciare quello del Fornitore per il compimento di tutte le operazioni sia nelle sedi del Cliente stesso, sia presso il Fornitore.
7. RESPONSABILI DI CONTRATTO
7.1. Le Parti, all’atto della sottoscrizione del Contratto, nomineranno un responsabile di Contratto e della gestione degli aspetti tecnici, applicativi e gestionali relativi ai servizi e forniture di cui all’offerta contrattuale. Tali responsabili saranno muniti dei poteri necessari a rappresentare la Parte, dalla quale sono stati designati, in tutte le questioni relative alla esecuzione del Contratto.
7.2. I responsabili di Contratto si incontreranno sistematicamente con l’omologo responsabile designato dall’altro contraente, ove necessario.
7.3. I responsabili del Contratto cercheranno di risolvere i contrasti che dovessero insorgere nella gestione della fornitura nel suo complesso.
8. ASSICURAZIONI
8.1. Il personale del Fornitore sarà coperto da assicurazione R.C. quando si troverà ad operare nei locali del Cliente, ma il Fornitore non esclude il diritto di rivalsa della propria compagnia di assicurazioni nei confronti del Cliente, ove il danno sia occorso per fatto od omissione a questi addebitabili.
9. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO
9.1. Ferma restando la responsabilità diretta del Fornitore nei confronti del Cliente per l’esecuzione delle attività previste nel Contratto, resta inteso che per la prestazione delle stesse il Fornitore si potrà avvalere di fornitori terzi o professionisti da esso selezionati.
10. COMPENSI
10.1. I compensi previsti per le prestazioni ed i servizi offerti sono determinati nell’offerta contrattuale oggetto di separata trattativa tra le Parti e altresì comprensiva di sconti e termini di pagamento.
10.2. L’eventuale cessazione, cancellazione, soppressione di uno o più servizi o prodotti offerti dal Fornitore al Cliente non comporterà automaticamente un frazionamento aritmetico del prezzo previsto, ma sarà oggetto di trattativa separata tra le Parti.
10.3. Eventuali altre spese sostenute dal Fornitore in nome e per conto del Cliente, al di fuori di quanto necessario per adempiere alle obbligazioni previste nel Contratto e quindi non ricompresi nei corrispettivi, devono scaturire da un esplicito ordine scritto del Cliente.
11. MODALITÀ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTI, INTERESSI
11.1. La fatturazione avverrà secondo le modalità indicate nell’ offerta contrattuale.
11.2. Il Cliente pagherà l’IVA sulle fatture del Fornitore nella misura e nei modi prescritti dalla legge. Sarà cura del Cliente indicare e documentare eventuali ragioni di esenzione, riduzione o diversificazione dell’aliquota.
11.3. Qualora il Cliente non onori il pagamento delle fatture entro i termini stabiliti saranno dovuti gli interessi di mora, per il periodo di ritardo.
12. ORDINI E SPEDIZIONI
12.1. Gli ordini sono accettati solo ed esclusivamente in forma scritta, o a mezzo fax, o tramite email. Non verranno accettati ordini verbali.
12.2. La richiesta di preventivo è gratuita, ma può essere convertito a pagamento unilateralmente dal Fornitore in caso di comportamento fraudolento.
12.3. Le spedizioni, salvo diversi accordi con il Cliente, saranno effettuate a mezzo trasportatori definiti a cura del Fornitore. In questo caso, e solo quando è addebitato il costo di spedizione, la merce viaggia a rischio del Fornitore. Nell’ipotesi che il trasportatore sia incaricato, a qualsiasi titolo dal Cliente, il Fornitore non sarà responsabile della perdita e/o avaria del prodotto fin dal momento della consegna della merce al vettore presso i propri magazzini.
12.4. La merce è spedita in porto franco, assicurata con addebito in fattura; nel caso in cui la merce fosse spedita in porto assegnato, dietro indicazione del Cliente, il rischio e da ritenersi a carico del Cliente dalla consegna della merce al vettore dai propri magazzini. Al momento della consegna della merce, il Cliente deve verificare l’integrità dei colli e la corrispondenza quantitativa e qualitativa con quanto indicato nel documento di trasporto accompagnatorio (DDT). In caso di difformità, la stessa dovrà essere segnalata sul medesimo documento accompagnatorio e confermata, entro 7 (sette) giorni a mezzo fax o raccomandata a/r al Fornitore o al commerciale di riferimento. Pur in presenza di imballo integro, la merce dovrà essere verificata entro 7 (sette) giorni dal ricevimento. Eventuali anomalie occulte, dovranno essere segnalate per iscritto a mezzo fax o raccomandata a/r al Fornitore. Ogni segnalazione oltre i suddetti termini, non sarà presa in considerazione. Per ogni dichiarazione, il Cliente si assume la responsabilità piena di quanto dichiarato.
12.5. Il Cliente, entro 15 (quindici) giorni, potrà chiedere l’annullamento dell’ordine o di parte di esso, ristorando il Fornitore delle spese già sostenute in virtù del presente Contratto con il pagamento, altresì, di una penale determinata pari al 30% del costo complessivo dell’ordine.
12.7. Eventuali errori di spedizione o mancanze di materiale dovranno essere segnalate tempestivamente, entro e non oltre 7 (sette) giorni, in forma scritta e/o tramite e-mail.
13. DURATA DEL CONTRATTO
13.1. La durata del Contratto, che corrisponde in genere ai tempi di produzione e consegna dell’impianto o di specifici componenti, è determinata nell’offerta contrattuale e decorre dalla data di accettazione di quest’ultima.
14. VARIAZIONI AL CONTRATTO
14.1. Il Cliente potrà chiedere, oppure il Fornitore proporre, modifiche nelle modalità di prestazione, nel contenuto delle attività o nei volumi dei servizi relativi al Contratto stipulato con il Fornitore.
14.2. Se in corso d’opera si rendessero necessarie modifiche al Contratto a seguito di nuove situazioni emerse e non previste, o non disciplinate, o di nuove esigenze espresse dal Cliente e nel caso in cui tali corrispettivi non fossero previsti nell’offerta contrattuale, il Fornitore comunicherà al Cliente entro 15 gg. dalla richiesta dello stesso, o contemporaneamente alla presentazione della propria proposta, i corrispettivi e le altre condizioni per l’attuazione di tali modifiche.
14.3. In modo analogo ogni variazione all’esecuzione del Contratto dopo la sua accettazione sarà trattata allo stesso modo previsto al punto precedente e sulla base di accordi specifici se non già compresi nell’offerta contrattuale.
14.4. Il prezzo per eventuali modifiche sarà calcolato sulla base delle tariffe indicate nell’offerta contrattuale o secondo quanto emerso a seguito dall’analisi della nuova richiesta.
14.5. Le modifiche diverranno vincolanti per le Parti solo dopo che la Parte che ha ricevuto la proposta avrà espresso la propria accettazione scritta alla Parte proponente. Nelle more di tale accettazione il Fornitore continuerà ad eseguire le attività secondo le modalità previste dall’offerta contrattuale accettata dal Cliente.
15. DIVIETO DI CONCORRENZA
15.1. Le Partisi impegnano a non svolgere in alcun modo – diretto o indiretto – pratiche di concorrenza a danno l’una dell’altra.
15.2. Il Cliente si impegna a non divulgare e/o utilizzare le informazioni tecniche ricevute pena il risarcimento di tutti i danni patiti dal Fornitore.
16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELLE PARTI
16.1. Di fronte all’inadempimento ingiustificato di una Parte alle obbligazioni previste dal Contratto l’altro contraente potrà intimare per iscritto, mediante una comunicazione specifica e circostanziata, all’inadempiente di porvi rimedio entro il termine perentorio di 60 gg. Qualora la Parte intimata, entro tale termine perentorio, non abbia provveduto a porre rimedio all’inadempimento contestatogli, la Parte intimante potrà comunicare per iscritto la sua volontà di ritenere risolto il Contratto o una parte autonoma di esso a norma dell’art. 1456 c.c.
16.2. Il diritto di avvalersi della risoluzione di diritto a norma dell’art. 1456 c.c., in simili circostanze, resta esercitabile in qualunque momento se la Parte inadempiente non pone rimedio all’inadempimento contrattuale.
16.3. Le Parti convengono espressamente che qualora l’inadempimento del Fornitore abbia riguardo ad una parte non essenziale del Contratto, e l’altra Parte abbia comunque interesse a ricevere le prestazioni non inficiate dall’inadempimento, la risoluzione potrà essere invocata ed opererà di diritto solo con riferimento a tale Parte del rapporto (e il Contratto resterà efficace come regolamento negoziale degli altri servizi erogati). È fatta salva la clausola di recesso del Fornitore.
16.4. Ognuna delle Parti avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento, senza onere alcuno, dal Contratto, se l’altra parte è sottoposta a procedura concorsuale, risulta manifestatamente insolvente o è messa in liquidazione anche volontaria.
17. CESSIONE DEL CONTRATTO
17.1. Il Contratto, i diritti ed obblighi da esso derivanti non potranno essere oggetto di cessione in tutto o in parte a terzi senza il preventivo consenso dell’altra Parte, fatta eccezione per la cessione del credito.
18. DATA PRIVACY
18.1. Il Cliente dichiara di avere preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ex Art. 13-14 Reg.to UE 2016/679 (e ss. mm. ii.) consegnatagli del Fornitore.
19. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
19.1. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Bergamo.
19.2. Ogni rapporto contrattuale a cui siano applicabili le presenti Condizioni Generali si intende regolato dal diritto italiano.
20. DOMICILIAZIONE DELLE PARTI. RINVIO
20.1. Le Parti risulteranno domiciliate presso le rispettive sedi.
20.2. Per le comunicazioni di servizio derivate dall’esecuzione del Contratto varranno le domiciliazioni notificate senza vincolo di Particolari formalità dai responsabili di Contratto.
21. COMUNICAZIONI E FORMALITÀ. RINVIO
21.1 Tutte le notifiche e le altre comunicazioni inerenti al Contratto verranno effettuate e spedite per iscritto, anche a mezzo fax, all’indirizzo fornito dal Cliente al Fornitore e viceversa
22. OMNICOMPRENSIVITÀ DEL CONTRATTO. PREMESSE. ALLEGATI
22.1. Nessuna modifica o postilla al Contratto avrà efficacia tra le Parti a meno che non sia specificamente approvata per iscritto dalle medesime.
22.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che le premesse alle presenti Condizioni Generali devono intendersi come parte integrante delle stesse e, quindi, di qualsiasi Contratto stipulato dal Fornitore.
22.3. Le Parti si danno altresì atto che l’offerta contrattuale (ed eventuali allegati) formano parte integrante del Contratto.
23. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
23.1. L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole contrattuali non inficerà in nessun caso la validità o l’inefficacia delle altre clausole contrattuali.
23.2. In caso di conflitto fra le norme contenute nelle presenti Condizioni Generali e quelle diverse eventualmente convenute per iscritto fra le Parti nell’offerta contrattuale, queste ultime prevalgono ai sensi e per gli effetti dell’art 1342 c.c.